Art. 5.
(Conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico della scuola).

      1. È istituita la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico della scuola, formata da quaranta membri. Fanno parte della conferenza nazionale trentacinque ispettori tecnici appartenenti proporzionalmente ai vari ordini e gradi della scuola e cinque esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione.
      2. La conferenza nazionale è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione. Essa elegge, tra gli ispettori tecnici, un vice presidente che resta in carica due anni. Il vice presidente non è immediatamente rieleggibile.
      3. Gli ispettori tecnici che fanno parte della conferenza nazionale costituiscono l'organico del personale ispettivo tecnico assegnato alla sede centrale del Ministero della pubblica istruzione.
      4. I contingenti del personale ispettivo tecnico sono assegnati alle rispettive conferenze regionali di cui all'articolo 4 con decreto del Ministro della pubblica istruzione.